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ATTENZIONE! Le donazioni all’ACCRI sono deducibili o detraibili
Essendo l’ACCRI un Organismo di Volontariato (OdV) e anche ONG – Organizzazione Non Governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge n. 49 del 26/02/1987 – e ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97 – le persone o le imprese che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.
La tua donazione gode di benefici fiscali!

Per le persone

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, la riforma prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti:

  • Nel caso in cui il donatore “persona fisica” opti per la detrazione dall’imposta della donazione effettuata all’Ets, tale detrazione ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa. Tale importo è aumentato al 35% laddove la donazione sia effettuata a favore di una organizzazione di volontariato (Odv). L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. E’ comunque previsto un limite: l’imposta non può essere ridotta di oltre i 30.000 euro annui.
  • Nel caso in cui, invece l’opzione il donatore “persona fisica” opti per la deducibilità della donazione – in denaro o in natura – l’importo deducibile della donazione sarà al massimo pari al 10% del reddito complessivo, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, non oltre ¼ dell’eccedenza può essere computata negli anni successivi.
Per le imprese
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% previsto per le persone fisiche. La possibilità di deduzione dell’eccedenza nei periodi successivi, è valida anche per le società e gli enti.

I soggetti (persone o imprese) che effettuano la donazione devono indicare come causale del versamento “donazione /elargizione liberale /erogazione” ed eventualmente indicare il progetto che si vuole sostenere. Per fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge è necessario conservare:

  • la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
  • l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
  • l’estratto conto del conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID.
    N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.
    Per maggiori informazioni: trieste@accri.it
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